D.P.R. 5 giugno 1990, nr. 147

3° Contratto collettivo – triennio 1988-1990 

D.P.R. 5 giugno 1990, nr. 147

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato

Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 1990, n. 137

 

Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 29 febbraio 1996, n. 27402.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 10 aprile 1981, n. 121;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 675;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 336, 337 e 338; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 569;

Vista la legge 10 ottobre 1986, n. 668;

Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, 10 aprile 1987, n. 150, e 23 giugno 1988, n. 234;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 3 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell’8 agosto 1989, che ha designato i componenti delle delegazioni trattanti l’accordo sindacale del personale della Polizia di Stato;

Visto l’accordo raggiunto in data 22 dicembre 1989 tra la delegazione governativa e sindacati di polizia S.I.U.L.P. (Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia), S.A.P. (Sindacato autonomo Polizia), S.I.A.A.P. (Sindacato italiano agenti assistenti Polizia), A.N.F.P. (Associazione nazionale funzionari di Polizia) – quest’ultima, con riserva dell’esito finale del giudizio pendente – ai sensi dell’art. 95, primo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 121;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del 26 febbraio 1990;

Visto il decreto-legge 1 giugno 1990, n. 127, recante copertura delle spese derivanti dall’applicazione dell’accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

 

Emana il seguente regolamento:

 

Art. 1. Area di applicazione e durata.

1. Il presente regolamento si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato esclusi i dirigenti.

2. Il presente regolamento si riferisce al periodo 1 gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti economici decorrono dal 1 luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

 

Art. 2. Nuovi stipendi 

I valori stipendiali annui lordi di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 di cui all’art. 2, comma 12, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, a regime sono:

 

 

 

livello IV L. 9.031.000
livello V L. 10.081.000
livello VI L. 11.331.000
livello VI-bis L. 12.331.000
livello VII L. 13.331.000
livello VIII L. 15.531.000
livello VIII-bis L. 17.084.000

 

2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall’applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza 1 luglio 1990.

3. Dal 1 luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

 

livello IV L. 310.000
livello V L. 354.600
livello VI L. 385.600
livello VI-bis L. 436.100
livello VII L. 486.600
livello VIII L. 512.000
livello VIII-bis L. 563.200

 

 

4. Dal 1 ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

 

livello IV L. 1.459.000
livello V L. 1.668.600
livello VI L. 1.815.200
livello VI-bis L. 2.052.850
livello VII L. 2.290.500
livello VIII L. 2.410.000
livello VIII-bis L. 2.715.500

 

5. Dal 1 luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

 

livello IV L. 2.450.000
livello V L. 2.800.000
livello VI L. 3.050.000
livello VI-bis L. 3.450.000
livello VII L. 3.850.000
livello VIII L. 4.050.000
livello VIII-bis L.4.563.000

 

(1) L’art. 22, L. 7 agosto 1990, n. 232, ha soppresso il riferimento al livello VIII-bis sostituendolo con il riferimento al livello IX. 

 

Art. 3. Retribuzione individuale di anzianità. 

1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1 gennaio 1987-31 gennaio 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:

livello IV L. 264.000
livello V L. 288.000
livello VI L. 330.000
livello VI-bis L. 357.000
livello VII L. 384.000
livello VIII L. 462.000
livello VIII-bis L. 508.200

 

2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1 gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato. 3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1 gennaio 1989, le anticipazioni corrisposte al medesimo titolo e liquidate ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, integrato dall’art. 2, comma 22, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

 

Art. 4. Effetti dei nuovi stipendi.

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente regolamento hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull’assegno alimentare previsto dall’art. 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonché́ sulla determinazione degli importi dovuti per indennità̀ integrativa speciale.

2. I benefici economici risultanti dall’applicazione del presente regolamento sono corrisposti integralmente, alle scadenze e nelle percentuali previste dal medesimo regolamento, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.

3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall’applicazione del presente regolamento si applica l’art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. Gli aumenti stipendiali di cui all’art. 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

Art. 5. Assegno funzionale.

1. Le misure dell’assegno funzionale pensionabile di cui all’art. 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, sono rideterminate, a decorrere dal 1 gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi:

Qualifiche 19 anni di servizio 29 anni di servizio
Ruolo degli agenti e assistenti 1.300.000 1.700.000
Ruolo dei sovrintendenti e ruolo degli ispettori 1.700.000 2.500.000

 

2. Per il personale del ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, proveniente da ruoli inferiori, le misure dell’assegno di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 1990, sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi:

 

Qualifiche 19 anni di servizio 29 anni di servizio
V. commissario e commissario 2.100.000 2.700.000
Commissario capo 2.800.000 4.500.000
Vice questore agg. 3.200.000 4.500.000

 

Art. 6. Indennità̀ pensionabile. 

1. L’indennità̀ prevista all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, modificato dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, è incrementata, rispetto alle misure vigenti al 30 giugno 1988:

a) del cinque per cento a decorrere dal 1 luglio 1989; b) del nove per cento, ivi compreso il precedente incremento, a decorrere dal 1 gennaio 1990; c) del venti per cento, ivi compresi i precedenti incrementi, a decorrere dal 1 maggio 1990. 2. A decorrere dal 1 maggio 1990, l’autonoma maggiorazione di stipendio prevista dall’art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, è soppressa.

 

Art. 7. Indennità di rischio da radiazioni.

1. Al personale medico e tecnico, sottoposto in continuità̀ all’azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è corrisposta un’indennità di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila. 2. La suddetta indennità spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e sempreché il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l’attività senza sottoporsi al relativo rischio.

3. Al personale non compreso nel comma 1 e che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel medesimo comma, è corrisposta un’indennità di rischio lorda di lire cinquantamila. L’individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all’amministrazione, nominata dal capo del personale dell’amministrazione interessata; tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata anche territorialmente.

4. L’indennità di rischio da radiazioni di cui al presente articolo non è cumulabile con l’indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi.

 

Art. 8. Trattamento di missione.

1. Le misure intere lorde giornaliere dell’indennità di missione sono le seguenti: a) livello V, VI, VI-bis, VII, VIII ed VIII-bis: L. 39.600; b) livello IV: L. 28.800.

2. A decorrere dal 1 gennaio 1990 per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore, al personale compete il rimborso delle spese documentate, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di L. 30.000 per il primo pasto e di complessive 60.000 per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto.

3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennità orarie e giornaliere. Non è ammessa in ogni caso opzione per l’indennità di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere. 4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l’albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 2 sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1 gennaio 1991, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica più elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell’amministrazione, può essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di qualifica più elevata.

7. Al personale in trasferta che, nella località di missione, non possa consumare i pasti o pernottare per comprovate esigenze di servizio, risultanti dal provvedimento con cui la missione stessa è disposta, compete l’indennità di missione nella misura prevista dal comma 1 per ogni ventiquattro ore di permanenza fuori sede ed in ragione di un ventiquattresimo per le ore residuali, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. L’indennità è ridotta del cinquanta per cento qualora il dipendente in missione è tenuto, a seguito di provvedimento dell’amministrazione, a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall’amministrazione medesima.

 

Art. 9. Indennità integrativa speciale nella tredicesima mensilità.

1. A decorrere dall’anno 1990 l’indennità integrativa speciale mensile corrisposta al personale in servizio, in aggiunta alla tredicesima mensilità, è incrementata di un importo lordo pari a L. 48.400. 2. Il beneficio derivante dall’applicazione del comma 1 è proporzionalmente ridotto nei casi in cui la tredicesima mensilità non compete in misura intera.

 

Art. 10. Indennità di ordine pubblico fuori sede.

1. Al personale della Polizia di Stato, comandato in servizio di ordine pubblico fuori sede in maniera isolata o collettiva, compete, in sostituzione dell’indennità di cui all’art. 1 della legge 31 maggio 1975, n. 201, e successive modificazioni ed integrazioni, un’indennità giornaliera di ordine pubblico fuori sede nelle seguenti misure:

a) livello V, VI, VI-bis, VII, VIII ed VIII-bis: L. 40.000; b) livello IV: L. 30.000.

2. Ai fini della corresponsione dell’indennità di cui al comma 1:

a) le frazioni del servizio di ordine pubblico di quattro o più ore comportano l’attribuzione della indennità di ordine pubblico fuori sede in misura intera; per le frazioni, aventi durata inferiore a quattro ore, l’indennità è dovuta in ragione di un ventiquattresimo per ogni ora di servizio di ordine pubblico fuori sede;

b) l’indennità compete per il servizio di ordine pubblico in località poste in comune diverso dalla ordinaria sede di servizio;

c) l’indennità non è cumulabile con l’indennità di marcia e con il trattamento economico di missione;

d) in caso di servizio che non comporta il pernottamento fuori sede, l’indennità di cui al comma 1 è ridotta del trenta per cento;

e) il personale in servizio di ordine pubblico fuori sede è obbligato a consumare il vitto fornito dall’amministrazione e ad alloggiare, in locale messo a disposizione dalla stessa amministrazione. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1 giugno 1990.

 

Art. 11. Presenza qualificata. 

1. Il supplemento giornaliero dell’indennità d’istituto, previsto dall’art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, nella misura stabilita dall’art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, per il personale che, a turno, è tenuto ad assicurare l’obbligo di cui all’art. 64 della legge 1 aprile 1981, n. 121, così come disciplinato dall’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, è quintuplicata per ciascun turno, con effetto dal 1 luglio 1990. 2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, è fissato il contingente di personale della Polizia di Stato da poter impiegare nei turni di cui al comma 1. 3. La maggiorazione di cui al comma 1 non è cumulabile con quella prevista nell’art. 12.

 

Art. 12. Servizi esterni. 

1. Il supplemento giornaliero dell’indennità d’istituto, previsto dall’art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, nella misura stabilita dall’art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, è triplicato per il personale impiegato nei servizi esterni, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio.

Tale maggiorazione non è cumulabile con quella di cui all’art. 11 ed ha decorrenza dal 1 luglio 1990. 2. Il supplemento giornaliero di cui al comma 1 è quintuplicato per il personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua e Ferragosto.

 

Art. 13. Congedo ordinario.

1. La funzione del congedo ordinario può essere rinviata anche nel secondo semestre dell’anno successivo qualora sussistano motivi non riferibili alla volontà del dipendente, ma imputabili a cause di forza maggiore. 2. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l’intero anno solare. In quest’ultima ipotesi l’indicazione del periodo durante il quale è possibile godere del congedo ordinario spetta all’amministrazione in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.

3. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di malattie ed infortuni, adeguatamente e debitamente documentati e che l’amministrazione sia posta in condizione di accertare. 4. La ricorrenza del Santo Patrono nel comune sede di servizio, se ricadente in giornata lavorativa feriale, è considerata come congedo ordinario oltre il limite previsto dalle vigenti disposizioni.

 

Art. 14. Assenze obbligatorie.

1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell’art. 4 della legge 30 dicembre 1971 n. 1201, vanno garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti.

 

Art. 15. Copertura assicurativa.

1. L’Amministrazione della pubblica sicurezza è tenuta stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio.

2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’amministrazione saranno in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto.

4. I massimali delle polizze di cui al presente articolo non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l’assicurazione obbligatoria. 5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

 

Art. 16. Attività̀ culturali e ricreative.

1. Ai fini di una migliore efficienza dei servizi, consegnabile anche con il rispetto e con l’articolazione dell’orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psico-fisico, l’Amministrazione della pubblica sicurezza può̀ istituire, nelle proprie strutture, o demandare ad enti, forniti di personalità̀ giuridica, che abbiano come finalità̀ la prestazione di servizi sociali ed assistenziali a favore del personale destinatario del presente regolamento, servizi ricreativi, culturali, di approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti.

2. La gestione di tali servizi può̀ essere affidata ad organismi formati, a maggioranza, dai rappresentanti dei dipendenti e da rappresentanti dell’amministrazione ed è sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato, a maggioranza, da rappresentanti dell’amministrazione e che preveda anche la partecipazione di rappresentanti dei dipendenti. Quando esistono enti assistenziali con personalità̀ giuridica di diritto pubblico o riconosciuti di interesse pubblico, aventi per finalità̀ le prestazioni di servizi sociali ed assistenziali a favore del personale destinatario del presente regolamento, l’esercizio, le iniziative e la gestione di tali attività̀ possono essere demandate ai suddetti enti.

3. Per il raggiungimento delle finalità̀ di cui al comma 1, l’amministrazione può̀, compatibilmente con le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli enti e organismi di cui al comma 2, nonché́ di eventuali associazioni fra i dipendenti all’uopo costituite, adeguati locali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali sono esenti da canoni.

4. L’amministrazione iscrive negli appositi capitoli degli stati di previsione le spese per la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione. 5. Nel caso di servizi individuali, i lavoratori interessati partecipano con una quota che non può̀ eccedere il trenta per cento del costo complessivo, salvi i casi diversamente regolati da disposizioni legislative.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi, su proposta del Ministro dell’interno e sentite le organizzazioni sindacali di polizia di cui all’art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell’8 agosto 1989, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sarà̀ definito il regolamento tipo degli organismi di cui al primo periodo del comma 2, se costituiti.

 

Art. 17. Disciplina del personale in aspettativa sindacale. 

1. L’aspettativa per motivi sindacali di cui agli articoli 88 e 89 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale, che deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dell’interno e per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, alla quale deve essere anche inviato il decreto di ripartizione delle aspettative di cui al terzo comma del citato art. 88.

 

Art. 18. Permessi sindacali retribuiti. 

1. I permessi sindacali di cui all’art. 90 della legge 1 aprile, 1981, n. 121, sono attribuiti in misura non inferiore al turno di servizio giornaliero per l’espletamento del mandato sindacale. 2. I permessi complessivamente spettanti a ciascuna organizzazione sindacale, secondo i criteri fissati nell’art. 19, non possono superare mensilmente, per ciascun avente diritto di ciascuna organizzazione sindacale, nove turni di servizio giornaliero. 3. I permessi sindacali sono concessi salve inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio.

 

Art. 19. Monte orario complessivo dei permessi sindacali.

1. Il monte ore annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all’art. 18 è determinato in tre ore per ogni ente di ruolo in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente. 2. La ripartizione del monte ore di cui al comma 1, da rapportare in turni giornalieri di servizio, è effettuata in proporzione al grado di rappresentatività̀ di ciascuna organizzazione sindacale, accertato in base al numero delle deleghe rilasciate all’amministrazione per la riscossione del contributo sindacale, entro la data del 31 dicembre di ciascun anno, avendo cura di rispettare il diritto alla riservatezza per quanto riguarda i nominativi dei deleganti. Il quindici per cento del monte orario è, in ogni caso, ripartito in parti uguali fra le organizzazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto [989, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell’8 agosto 1989; deve comunque essere garantita ad ognuna delle

predette organizzazioni sindacali una giornata lavorativa al mese per provincia a titolo di permesso sindacale. 3. La ripartizione di cui al comma 2 è effettuata con provvedimento del Ministro dell’interno e comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed alle organizzazioni sindacali destinatarie, entro il 31 marzo di ciascun anno.

4. Sulla base delle indicazioni fornite dalle diverse organizzazioni sindacali, il Ministero dell’interno provvede alla ripartizione tra gli organismi statutari provinciali, regionali e nazionali dei permessi spettanti a ciascuna organizzazione sindacale. 5. Le modalità̀ per la concessione dei permesso retribuiti sono definite, sentite le organizzazioni sindacali interessate, tenendo conto in particolare delle condizioni organizzative degli uffici.

6. Oltre ai permessi retribuiti di cui all’art. 18, possono essere concessi, salve inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti esclusivamente per la partecipazione a congressi e convegni nazionali previsti dagli statuti delle organizzazioni sindacali aventi titolo ai permessi di cui al medesimo art. 18, ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione della amministrazione. Tali permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1. Non si computa altresì in detto contingente la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali centrali e periferici, secondo criteri fissati dal Ministro dell’interno, d’intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

Art. 20. Igiene e sicurezza del lavoro.

1. La amministrazione provvede all’adozione di idonee iniziative volte a garantire l’applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali; in ogni caso, almeno nei primi tre mesi di gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali. 2. Nei confronti del personale destinatario del presente regolamento, che opera in condizioni lavorative per le quali è riconosciuto il diritto alla percezione dell’indennità di rischio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, è istituito apposito libretto sanitario.

 

Art. 21. Norma finale di rinvio.

1. Restano confermate, ove non modificate o sostituite dal presente regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, 10 aprile 1987, n. 150, e 23 giugno 1988, n. 234.

 

Art. 22. Onere finanziario.

1. Alla copertura della spesa derivante dall’applicazione del presente regolamento si provvede ai sensi del decreto-legge 1 giugno 1990, n. 127.

 

Art. 23. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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