D.P.R. 18 giugno 2002, nr. 164

3° contratto – quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003

D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164

Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante norme sulle “Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di polizia e delle Forze armate”

Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione – da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità – per l’adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché del personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995 relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;

Viste in particolare le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195, del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza dell’8 marzo 2002 riguardante “Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell’accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005, per la parte normativa, e per il biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)”;

Vista l’”ipotesi di accordo sindacale” riguardante il quadriennio 2002-2005, per la parte normativa, ed il biennio 2002-2003, per la parte economica, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta – ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 – in data 14 maggio 2002 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per la Polizia di Stato: SIULP – SAP – Federazione SILP per la CGIL -UILPS – FSP – SIAP – Federazione Italia sicura – COISP – Federazione CONSAP, Rinnovamento sindacale per L’UGL;

per la Polizia penitenziaria: SAPPE – OSAPP – CISL/Polizia penitenziaria – UIL/Polizia penitenziaria – CGIL/Polizia penitenziaria – SINAPPE – FSA – SIALPE ASIA – SAG Polizia penitenziaria;

per il Corpo forestale dello Stato: SAPAF – CISL/Corpo forestale dello Stato – UIL/Corpo forestale dello Stato – SAPECOFS – UGL Corpo forestale dello Stato – CGIL/Corpo forestale dello Stato;

Visto “lo schema di provvedimento di concertazione” riguardante il quadriennio 2002-2005, per gli aspetti normativi, ed il biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato – ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 14 maggio 2002, dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002);

Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l’articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2002, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui al comma 4 del medesimo art. 7, l’ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell’economia e delle finanze; Decreta:

 

Titolo I GENERALITÀ

 

Art. 1. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto:

a) per “Polizia ad ordinamento civile” si intende il personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva;

b) per “Polizia ad ordinamento militare” si intende il personale dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva;

c) per “Forze Armate” (esclusa l’Arma dei carabinieri), si intende il personale militare dell’Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto e dell’Aeronautica, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva;

d) per “decreto sulle procedure” si intende il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, recante: “Attuazione dell’art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”;

e) per “primo quadriennio normativo Forze armate” si intende il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995, n. 394, di recepimento del provvedimento di concertazione sottoscritto in data 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995;

f) per “primo quadriennio normativo Polizia” si intende il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, di recepimento dell’accordo sindacale sottoscritto in data 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995;

g) per “biennio economico Forze armate 1996-1997″ si intende il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, di recepimento del provvedimento di concertazione sottoscritto in data 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi per il personale non dirigente delle Forze armate, emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394;

h) per “biennio economico Polizia 1996-1997″ si intende il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, di recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione sottoscritto in data 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;

i) per “secondo quadriennio normativo Forze armate” si intende il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, di recepimento del provvedimento di concertazione, sottoscritto in data 17 febbraio 1999, per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999;

j) per “secondo quadriennio normativo Polizia” si intende il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, di recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare sottoscritti in data 17 febbraio 1999, relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999;

k) per “biennio economico Forze armate 2000-2001″ si intende il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, di recepimento del provvedimento di concertazione, sottoscritto in data 24 gennaio 2001, per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001, emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255;

l) per “biennio economico Polizia 2000-2001″, si intende il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, di recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare, sottoscritti in data 24 gennaio 2001, relativi al biennio economico 2000-2001, emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254;

m) per “legge finanziaria 1994″ si intende la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante “Interventi correttivi di finanza pubblica”;

n) per “legge finanziaria 1998″ si intende la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”;

o) per “legge di bilancio 1999″ si intende la legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;

p) per “legge finanziaria 1999″ si intende la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”;

q) per “legge finanziaria 2002″ si intende la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;

r) per “regolamento del 1990″ si intende il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, recante “Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato”;

s) per “legge sulle indennità” si intende la legge 27 maggio 1977, n. 284 e successive modificazioni, recante “Adeguamento e riordinamento di indennità alle Forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari”;

t) per “Testo unico a tutela della maternità” si intende il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53″;

u) per “statuto degli impiegati civili dello Stato”, si intende il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;

v) per “legge sulle missioni” si intende la legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”;

w) per “legge sulle indennità operative” si intende la legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare”.

 

Titolo II FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE

 

Art. 2. Ambito di applicazione e durata

1. Il presente titolo si applica alla Polizia ad ordinamento civile.

2. Il presente titolo concerne il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa, dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l’indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto sulle procedure.

Art. 3. Nuovi stipendi

Gli stipendi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall’articolo 2 del biennio economico Polizia 2000-2001, sono incrementati, dal 1 gennaio 2002, delle seguenti misure mensili lorde:

 

Livello V € 30,20
Livello VI € 32,10
Livello VI-bis € 33,60
Livello VII € 35,10
Livello VII-bis € 36,70
Livello VIII € 38,40
Livello IX € 42,20

 

2. Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde:

 

Livello V € 18,90
Livello VI € 20,00
Livello VI-bis € 21,00
Livello VII € 21,90
Livello VII-bis € 22,90
Livello VIII € 24,00
Livello IX € 26,30

 

3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 sono:

 

Livello V € 8.776,59
Livello VI € 9.675,07
Livello VI-bis € 10.379,57
Livello VII € 11.082,86
Livello VII-bis € 11.861,89
Livello VIII € 12.643,32
Livello IX € 14.437,35

 

4. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l’elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall’articolo 1, comma 3, del biennio economico Polizia 2000-2001.

 

Art. 4. Effetti dei nuovi stipendi

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall’art. 82 dello statuto degli impiegati civili dello Stato o da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall’applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall’applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell’articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

4. Gli incrementi stipendiali di cui all’articolo 3 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1 gennaio 2002 è soppresso l’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:

 

Feriale Festivo o notturno Notturno festivo
Livello V 9,65 10,91 12,59
Livello VI 10,26 11,60 13,39
Livello VI-bis 10,74 12,14 14,00
Livello VII 11,21 12,67 14,62
Livello VII-bis 11,71 13,24 15,27
Livello VIII 12,27 13,87 16,01
Livello IX 13,48 15,24 17,58

 

Art. 5. Indennità pensionabile

1. Le misure dell’indennità mensile pensionabile stabilite dall’articolo 4 del biennio economico polizia 2000-2001 spettante al personale dei ruoli della Polizia ad ordinamento civile sono rideterminate, a decorrere dalle date di seguito indicate, nei seguenti importi mensili lordi:

a) dal 1 gennaio 2002:

 

Qualifiche Euro
Vice questore aggiunto 677,60
Commissario capo 665,00
Commissario 659,00
Vice commissario 632,20
Ispettore sup. S.U.PS. 643,70
Ispettore capo 614,70
Ispettore 595,60
Vice ispettore 577,00
Sovrintendente capo 592,90
Sovrintendente 557,90
Vice Sovrintendente 555,20
Assistente capo 499,40
Assistente 454,60
Agente scelto 415,80
Agente 382,50

 

b) dal 1 gennaio 2003:

 

Qualifiche Euro
Vice questore aggiunto 716,00
Commissario capo 702,70
Commissario 696,30
Vice commissario 668,10
Ispettore sup. S.U.PS. 680,20
Ispettore capo 649,60
Ispettore 629,40
Vice ispettore 609,70
Sovrintendente capo 626,50
Sovrintendente 589,50
Vice Sovrintendente 586,60
Assistente capo 527,70
Assistente 480,40
Agente scelto 439,40
Agente 404,20

 

Art. 6. Indennità integrativa speciale

1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 al personale inquadrato nel livello retributivo settimo- bis è attribuita l’indennità integrativa speciale nella misura di euro 541,29 mensili lordi.

 

Art. 7. Trattamento di missione

1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell’Amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.

2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di 1a classe, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell’albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.

3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.

4. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.

5. La maggiorazione dell’indennità oraria di missione, prevista dall’articolo 6, comma 3, secondo quadriennio normativo Polizia, è rideterminata in euro 6,00 per ogni ora.

6. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta.

7. L’amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all’intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l’85 per cento delle presumibili spese di vitto.

8. La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l’amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati.

9. L’amministrazione, a richiesta dell’interessato, può preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfettaria di euro 100,00 per ogni 24 ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell’ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfettario non può essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell’amministrazione. A richiesta è concesso l’anticipo delle spese di viaggio e dell’85 per cento della somma forfettaria.

10. A decorrere dal 1 gennaio 2003 per la Polizia ad ordinamento civile, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima località, previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, è elevato a trecentosessantacinque giorni.

11. Al personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso, nell’ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall’amministrazione.

12. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione presso strutture diverse da quelle dell’amministrazione o delle altre Forze di polizia sono attestati con dichiarazione dell’interessato sul certificato di viaggio.

13. Fermo restando quanto stabilito al comma 10 le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 8. Trattamento economico di trasferimento

1. L’Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d’ufficio, previsto dall’art. 19, comma 8, della legge sulle missioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell’Amministrazione anche per la parte eccedente i 40 quintali e fino ad un massimo di 80 quintali.

2. Il personale trasferito d’autorità, ove sussista l’alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all’incarico ricoperto ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell’alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all’assegnazione dell’alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.

3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell’importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.

4. A richiesta dell’interessato il rimborso previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.

5. Al personale con famiglia a carico trasferito d’autorità che non fruisca dell’alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall’Amministrazione, è dovuta in un’unica soluzione, all’atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un’indennità di euro 1.500,00. Tale indennità è corrisposta nella misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.

6. Il personale trasferito all’estero può optare, mantenendo il diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anzichè nella nuova sede di servizio all’estero.

7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l’incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell’ambito dello stesso comune.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 9. Servizi esterni

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, secondo le modalità di cui all’articolo 9 del primo quadriennio normativo Polizia, e all’articolo 11 del secondo quadriennio normativo Polizia, è rideterminato nella misura di euro 6,00.

 

Art. 10. Indennità di ordine pubblico

1. L’indennità di ordine pubblico fuori sede di cui all’articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di euro 26,00.

2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell’articolo 10 citato al comma 1.

3. L’indennità di ordine pubblico in sede è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di euro 13,00.

4. Le indennità di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte anche al personale che, a seguito di infermità o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio, non può completare il previsto turno di quattro ore.

5. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 11. Specializzazioni

1. L’istituzione di nuove specializzazioni può essere proposta anche in sede di accordo nazionale quadro.

2. Con lo stesso accordo possono essere definiti criteri di massima per la determinazione dei compensi relativi a servizi aggiuntivi a favore di soggetti pubblici o privati in forza di specifiche convenzioni con l’Amministrazione della pubblica sicurezza.

 

Art. 12. Indennità di presenza notturna e festiva ed altre indennità

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto al personale impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l’indennità di cui all’articolo 8, comma 1, del biennio economico Polizia 2000-2001 è rideterminata nella misura lorda di euro 4,10 per ciascuna ora.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1 maggio, Ferragosto e 2 giugno, il compenso di cui al comma 2 dell’art. 12 del secondo quadriennio normativo Polizia è rideterminato nella misura lorda di euro 40,00.

3. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, di sorveglianza, di traduzione o di piantonamento di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis della legge 26 giugno 1975, n. 354, compete un compenso per ogni turno giornaliero pari ad euro 12,00 non cumulabile con l’indennità per servizi esterni.

4. Con la medesima decorrenza di cui al comma 3, al personale del Corpo forestale dello Stato preposto all’attività di controllo del territorio in zone montane, site al di sopra di 700 metri di altitudine, compete un compenso aggiuntivo per ogni turno giornaliero pari ad euro 2,50.

 

Art. 13. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità.

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all’equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l’indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

2. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile destinatario dell’indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione e di volo, al fine di riequilibrare il trattamento economico connesso con la specifica responsabilità operativa nel quadro generale dell’espletamento dei compiti istituzionali, compete un emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto.

Detto emolumento compete, all’atto del passaggio alla qualifica o anzianità superiore, nella misura corrispondente alla nuova qualifica o anzianità.

3. Ai fini della prevista corresponsione dell’indennità di comando navale per il personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all’articolo 10 della legge sulle indennità operative, si provvede all’individuazione dei titolari di comando con determinazione delle singole Amministrazioni interessate di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

4. Ai direttori di macchina ed ai capi motoristi della Polizia ad ordinamento civile è attribuita l’indennità richiamata al comma 3.

5. L’indennità di imbarco di cui all’articolo 3, comma 18-bis, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è pensionabile secondo le misure e modalità stabilite dalla legge sulle indennità operative.

6. Al personale della Polizia di Stato in possesso del brevetto di abilitazione al lancio con il paracadute, in servizio in qualità di paracadutista presso il Nucleo operativo centrale di sicurezza, spetta l’indennità di aeronavigazione, di cui all’art. 5 della legge sulle indennità operative, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, nelle misure e con le modalità previste per il personale delle Forze armate.

7. Al personale della Polizia ad ordinamento civile, imbarcato su unità di altura, compete secondo le modalità vigenti l’indennità mensile di imbarco di cui all’articolo 4, comma 1, della legge sulle indennità operative percepita dal personale in forza presso il Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT).

8. Le misure mensili dell’indennità di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella “A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 – registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, registro n. 59/Finanze, foglio n. 173 – sono elevate al 55 per cento.

 

Art. 14. Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l’efficienza dei servizi istituzionali, di cui all’articolo 14 del secondo quadriennio normativo Polizia e all’articolo 11 del biennio economico Polizia 2000-2001, è ulteriormente incrementato, come da tabella “A” allegata al presente decreto, dalle seguenti risorse economiche:

a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all’articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione;

b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall’applicazione dell’articolo 4, comma 4, del presente decreto.

2. Le somme destinate al fondo e non utilizzate nell’esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell’anno successivo.

 

Art. 15. Utilizzazione del fondo

1. Il Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali è finalizzato al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell’efficienza dei servizi istituzionali.

2. Il Fondo indicato al comma 1 è utilizzato, con le modalità di cui all’articolo 24, comma 5, lettera a), in particolare per attribuire compensi finalizzati a:

a) incentivare l’impiego del personale nelle attività operative;

b) fronteggiare particolari situazioni di servizio;

c) compensare l’impiego in compiti od incarichi che comportino disagi o particolari responsabilità;

d) compensare la presenza qualificata;

e) compensare l’incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi.

3. Le risorse del Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali di cui all’articolo 14 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.

 

Art. 16. Orario di lavoro

1. La durata dell’orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all’effettuazione dell’incarico, è esonerato dall’espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell’espletamento dell’orario settimanale d’obbligo.

3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di euro 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.

4. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

 

Art. 17. Tutela delle lavoratrici madri

1. Oltre a quanto previsto dal testo unico a tutela della maternità, al personale della Polizia ad ordinamento civile, si applicano le seguenti disposizioni:

a) esonero dalla sovrapposizione dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età;

b) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio;

c) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell’interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni;

d) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992;

e) possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;

f) divieto di impiegare la madre che fruisce dei riposi giornalieri, ai sensi dell’art. 39 del testo unico a tutela della maternità, in turni continuativi articolati sulle 24 ore.

2. La disposizione di cui all’articolo 9, comma 1, del testo unico a tutela della maternità si applica anche alle appartenenti al Corpo forestale dello Stato.

 

Art. 18. Congedo ordinario

1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro l’anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro il primo semestre dell’anno successivo a quello di spettanza.

2. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocato il congedo ordinario già concesso compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione del congedo stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno.

 

Art. 19. Congedi straordinari e aspettativa

1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, con esclusione delle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall’articolo 3, comma 39, della legge finanziaria 1994, non si applica al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all’articolo 15, comma 2, del primo quadriennio normativo Polizia, sussistono anche per il personale accasermato.

3. Ferma restando la vigente disciplina in materia di trattamento economico, il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane, ovvero è collocato, in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del detto limite massimo.

 

Art. 20. Congedo per la formazione

1. Il personale con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturati presso la stessa Amministrazione può usufruire del congedo per la formazione di cui all’articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa.

2. Il congedo per la formazione è finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall’Amministrazione.

3. Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene collocato in aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza assegni e tale periodo non è computato nell’anzianità di servizio e non è utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e previdenza.

4. Il personale che può avvalersi di tale beneficio non può superare il 3% della forza effettiva complessiva.

5. Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione deve presentare istanza almeno trenta giorni prima dell’inizio della fruizione del congedo.

6. Il congedo per la formazione può essere differito con provvedimento motivato per improrogabili esigenze di servizio, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

Art. 21. Congedo parentale

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 34 del testo unico a tutela della maternità, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall’articolo 32 del medesimo testo unico, è concesso il congedo straordinario di cui all’articolo 15 del primo quadriennio normativo polizia, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell’arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l’ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio del congedo.

3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all’articolo 47 del testo unico a tutela della maternità non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell’arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.

4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.

5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo

di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante- partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.

6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico a tutela della maternità, è concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell’anzianità di servizio.

7. Alle lavoratrici madri collocate in congedo di maternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.

8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del testo unico a tutela della maternità non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilità.

 

Art. 22. Diritto allo studio

1. Per la preparazione ad esami universitari o post-universitari, nell’ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all’articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 20, comma 1, del secondo quadriennio normativo Polizia si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.

 

Art. 23. Relazioni sindacali

1. Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali è riordinato in modo coerente all’obiettivo di incrementare e mantenere elevata l’efficienza dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale degli operatori della sicurezza.

2. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli: a) contrattazione collettiva:

a1) la contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure previste dall’articolo 3, comma 1, e dall’articolo 7 del decreto sulle procedure, individuando anche le risorse da destinare al fondo per il raggiungimento di qualificati obiettivi e il miglioramento dell’efficienza dei servizi;

a2) accordo nazionale quadro e contrattazione decentrata;

b) informazione, che si articola in preventiva e successiva;

c) esame;

d) consultazione;

e) forme di partecipazione;

f) norme di garanzia.

 

Art. 24. Accordo nazionale quadro di amministrazione e contrattazione decentrata

1. L’accordo nazionale quadro di amministrazione è stipulato fra il Ministro competente, o un suo delegato, e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell’accordo nazionale di cui all’articolo 23, lettera a1).

2. Le relative procedure di contrattazione devono essere avviate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, termine entro il quale le organizzazioni sindacali presentano le relative piattaforme.

3. L’accordo nazionale quadro di amministrazione ha durata quadriennale e le materie che ne costituiscono oggetto devono essere trattate in un’unica sessione.

4. L’accordo non può essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale né comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel fondo di cui all’articolo 14.

5. Le procedure per l’accordo nazionale quadro si svolgono per ciascuna amministrazione sulle seguenti materie di contrattazione:

a) individuazione delle fattispecie, e delle misure da attribuire a ciascuna di esse, a cui destinare le risorse del fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali di cui all’articolo 14; definizione delle modalità per la loro destinazione, utilizzazione e attribuzione, nonché le relative modalità di verifica. L’accordo su tale punto avrà cadenza annuale;

b) principi generali per la definizione degli accordi decentrati di cui al comma 6, unitamente alle procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalità di verifica di tali accordi, nonché per le determinazioni dei periodi di validità;

c) individuazione delle tipologie per l’articolazione dei turni di servizio, disciplinando, in ragione di specifiche esigenze locali, anche la possibilità di accordi decentrati con articolazioni dei turni di servizio diverse rispetto a quelle stabilite con l’accordo quadro;

d) criteri per la valutazione dell’adeguatezza degli alloggi di servizio utilizzabili dal personale in missione;

e) criteri relativi alla formazione ed all’aggiornamento professionale;

f) criteri generali, previa informazione dei dati necessari, per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;

g) criteri generali per l’applicazione del riposo compensativo;

h) criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità;

i) indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del personale;

l) criteri per l’impiego del personale con oltre cinquanta anni d’età o con più di trenta anni di servizio.

6. La contrattazione decentrata si svolge presso ogni sede centrale e ufficio o istituto o reparto periferico di livello dirigenziale individuati da ciascuna Amministrazione, senza oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente decreto, con le procedure previste dall’articolo 3, comma 2, del decreto sulle procedure, e per le seguenti materie:

a) gestione ed applicazione, con cadenza annuale, di quanto previsto dal co. 5, lett. a), secondo le modalità ivi definite ed entro trenta giorni dalla data dell’accordo stesso e dei successivi aggiornamenti. Nel caso non si pervenga, entro tale termine, ad un accordo, la commissione di cui all’articolo 29, comma 3, esprime parere vincolante nel merito;

b) criteri applicativi relativi alla formazione ed all’aggiornamento professionale, con riferimento alle materie, ai tempi ed alle modalità;

c) criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;

d) criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;

e) misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

 

Art. 25. Informazione

1. L’informazione si articola in preventiva e successiva.

2. L’informazione preventiva è fornita da ciascuna amministrazione, inviando con congruo anticipo alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo recepito dal presente decreto la documentazione necessaria, relativamente ai criteri generali ed alle conseguenti iniziative concernenti:

a) l’articolazione dell’orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio; b) la mobilità esterna del personale a domanda e la mobilità interna;

c) la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;

d) l’applicazione del riposo compensativo;

e) la programmazione di turni di reperibilità;

f) i provvedimenti di massima riguardanti l’organizzazione degli uffici e l’organizzazione del lavoro.

3. Per le materie di cui al comma 2, lettere a), c), d), ed e), l’informazione è fornita a livello centrale e periferico; per le materie di cui alle lettere b) e f) del medesimo comma 2, l’informazione è fornita a livello di amministrazione centrale.

4. L’informazione successiva si attua relativamente ai criteri generali concernenti:

a) la qualità del servizio ed i rapporti con l’utenza, nonché le altre misure di massima volte a migliorare l’efficienza dei servizi;

b) l’attuazione di programmi di formazione del personale;

c) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione all’attuazione della legge n. 626 del 1994;

d) l’attuazione della mobilità interna.

5. Per le materie suddette, le amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato forniscono le adeguate informazioni alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo sindacale recepito con il presente decreto in un’apposita conferenza di rappresentanti di dette amministrazioni ed organizzazioni sindacali, non avente alcuna natura negoziale, da riunirsi con cadenza semestrale.

6. L’informazione successiva si attua a livello centrale e periferico.

7. Allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il rapporto ed il confronto tra le parti, ciascuna amministrazione trasmette alle rispettive organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell’accordo sindacale recepito con il presente decreto gli ordini del giorno del Consiglio di amministrazione e delle commissioni del personale e le relative determinazioni. Per le medesime formalità i dirigenti degli uffici, istituti e reparti della Polizia di Stato presso i quali si svolge la contrattazione decentrata comunicano alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo recepito con il presente decreto le determinazioni in materia di movimenti interni del personale. Resta fermo il diritto dei singoli dipendenti di richiedere ed ottenere, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il rilascio della copia degli atti dei procedimenti amministrativi che li riguardano. Di tale richiesta l’interessato potrà informare, ove lo ritenga opportuno, le organizzazioni sindacali.

 

Art. 26. Esame

1. L’esame si attua, a livello centrale e periferico, secondo le previsioni di cui all’articolo 25, comma 3, relativamente alle materie oggetto di informazione preventiva. A tal fine, nell’ambito di ogni amministrazione, ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell’accordo recepito con il presente decreto, ricevuta l’informazione, può chiedere, in forma scritta, un incontro per l’esame delle suddette materie. Detto incontro – a cui sono invitate anche le altre organizzazioni sindacali non richiedenti – ha inizio entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell’informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni definitive. Dell’esito dell’esame è redatto verbale dal quale risultano le posizioni delle parti.

2. Durante il periodo in cui si svolge l’esame, le amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.

3. Per il Corpo di polizia penitenziaria, l’amministrazione, per tutte le materie indicate negli articoli 25 e 27, procede, prima di assumere le relative determinazioni, all’esame previsto nel comma 1, nel rispetto dei termini massimi ivi stabiliti, dopo aver fornito alle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo sindacale recepito con il presente decreto operanti presso il Corpo di polizia penitenziaria le informazioni necessarie.

 

Art. 27. Consultazione

1. La consultazione si svolge relativamente ai criteri generali ed ai provvedimenti concernenti:

a) la definizione delle piante organiche;

b) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i criteri di massima da seguirsi negli scrutini per le promozioni e i regolamenti recanti le modalità di svolgimento dei concorsi;

c) l’introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull’organizzazione del lavoro.

2. Per le materie suddette, prima di assumere le relative determinazioni, le amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, previa adeguata informazione, acquisiscono senza particolari formalità il parere delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo recepito con il presente decreto.

3. La consultazione si attua a livello centrale per le materie di cui al comma 1, lettere a) e

b); per la materia di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 la consultazione si svolge a livello centrale nonché nel caso di progetti di specifico rilievo locale, anche a livello periferico.

 

Art. 28. Forme di partecipazione

1. È costituita una conferenza di rappresentanti delle amministrazioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo sindacale recepito con il presente decreto che, al fine di favorire il coinvolgimento e la partecipazione del personale agli obiettivi di ammodernamento delle strutture e riqualificazione del personale, esamina annualmente gli indirizzi fissati dal Ministro in materia di organizzazione e gestione dell’amministrazione.

2. Nell’ambito di ciascuna amministrazione, i responsabili degli uffici centrali e periferici si incontrano, con cadenza semestrale, con le rispettive strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo recepito con il presente decreto, anche su richiesta delle stesse, per un confronto – senza alcuna natura negoziale – sulle modalità di attuazione dei criteri concernenti la programmazione di turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed i turni di reperibilità. A seguito di tale confronto le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo recepito con il presente decreto sottopongono la questione all’amministrazione centrale per un apposito esame, qualora nel predetto confronto si riscontri una diversa valutazione da parte delle medesime organizzazioni.

3. All’articolo 20, comma 2-bis del primo quadriennio normativo Polizia, dopo la dizione “del lavoro dei comitati” sono aggiunte le seguenti parole “anche mediante inserimento nel sito web di ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile”.

4. All’articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 sono aggiunte le seguenti lettere:

e) Commissione automezzi;

f) Commissione tecnologia ed informatica..”

5. Dalla data di sottoscrizione dell’accordo recepito con il presente decreto e fino all’introduzione di una nuova normativa relativa alla materia sopra esposta, le commissioni di cui all’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, così come modificato dal comma 4, dovranno essere ricostituite con cinque rappresentanti designati in maniera proporzionale dalle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo recepito con il presente decreto.

 

Art. 29. Norme di garanzia

1. La corretta applicazione del titolo II del presente decreto è assicurata anche mediante l’attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti previste dall’articolo 8 del decreto sulle procedure.

2. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e dall’accordo quadro di amministrazione siano rilevate, in sede centrale o periferica, violazioni delle procedure del sistema delle relazioni sindacali di cui all’articolo 23 o insorgano conflitti fra le amministrazioni e le Organizzazioni sindacali nazionali sulla loro corretta applicazione, può essere formulata, da ciascuna delle parti alla commissione paritetica di cui al comma 3, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta commissione procede ad un esame della questione controversa, predisponendo un parere vincolante nel merito a far data dal giorno in cui è stata formulata la richiesta, al quale le parti si conformano, che successivamente è inviato all’ufficio nel quale la controversia stessa è insorta. Di tale parere è data conoscenza a tutte le sedi centrali e periferiche dell’amministrazione.

3. Presso ciascuna delle amministrazioni interessate, è istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 2, una commissione presieduta da un rappresentante dell’amministrazione e composta in pari numero da rappresentanti dell’amministrazione e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’ipotesi di accordo recepita dal presente decreto.

4. Le richieste di esame di cui al comma 2, avanzate dai dirigenti degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni o dalle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo recepito con il presente decreto, devono essere inoltrate all’ufficio per le relazioni sindacali di ciascuna amministrazione, che cura gli adempimenti conseguenti.

 

Art. 30. Proroga di efficacia degli accordi

1. Per le materie oggetto di accordo nazionale quadro di amministrazione e contrattazione decentrata le amministrazioni applicano la normativa derivante dai precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.

 

Art. 31. Distacchi sindacali

1. A decorrere dal 1 gennaio 2003 il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è determinato rispettivamente nei contingenti complessivi di sessantatre distacchi per la Polizia di Stato, di trentadue distacchi per il Corpo di polizia penitenziaria e di dieci distacchi per il Corpo forestale dello Stato.

2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale, rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, provvede, nell’ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre del 2003, con riferimento allo stesso anno, e successivamente entro il primo quadrimestre di ciascun biennio. La ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è effettuata esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive amministrazioni accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell’art. 93, comma 2, della legge 1 aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio o al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interessato entro la data del 31 ottobre.

Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello, delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.

3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L’assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all’accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al comma 2, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell’ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, secondo le comunicazioni formali circa la composizione degli stessi organismi fatte pervenire da ciascuna organizzazione sindacale all’amministrazione centrale.

5. Ferma restando l’attuale disciplina ed il loro numero complessivo, i distacchi sindacali, sino al limite massimo del 50%, possono essere fruiti dai dirigenti sindacali previo accordo dell’organizzazione sindacale con l’amministrazione interessata, frazionatamente o per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno, ed escludendo la frazionabilità dell’orario giornaliero.

6. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.

Art. 32. Permessi sindacali

1. Per l’espletamento del loro mandato, i dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell’articolo 31, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2003 il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è determinato rispettivamente in cinquecentoventimila ore per la Polizia di Stato, in duecentoventimila ore per il Corpo di polizia penitenziaria ed in quarantottomila ore per il Corpo forestale dello Stato.

3. Alla ripartizione degli specifici monte ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente provvedono, nell’ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, le amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo 2003, con riferimento all’anno 2002, e successivamente entro il 31 marzo di ciascun anno. Il monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile è ripartito tra le organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale alle rispettive amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell’art. 93, comma 2, della legge 1 aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del decreto, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.

Nel periodo 1 gennaio-31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l’amministrazione può autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25% del contingente previsto nell’anno precedente per ciascuna organizzazione sindacale avente titolo.

4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in favore del personale di cui al comma 1, sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la Partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell’amministrazione.

5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo.

L’amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio; da comunicarsi in forma scritta entro tre giorni.

6. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto l’organizzazione sindacale interessata provvederà a darne comunicazione al dirigente dell’ufficio di appartenenza del dipendete.

7. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, i permessi sindacali sono autorizzati in misura pari alle ore corrispondenti al turno di servizio giornaliero secondo la durata prevista dalla programmazione settimanale e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4.

8. Nel limite del 50% del monte ore assegnato da ciascuna amministrazione possono essere autorizzati permessi sindacali di durata superiore al limite dei nove turni giornalieri per ciascun mese, previsti dal comma precedente, alle organizzazioni sindacali aventi titolo che ne facciano richiesta nominativa alle amministrazioni centrali entro il termine di trenta giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto. L’amministrazione, verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il cumulo entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

9. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.

10. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

 

 

Art. 33. Aspettative e permessi sindacali non retribuiti

1. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.

2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L’assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all’accertamento dei requisiti soggettivi, è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

3. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, di cui al comma 1 dell’articolo 32 possono usufruire, con le modalità di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo 32, di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 32.

4. Per il personale di cui al presente articolo 1 contributi figurativi previsti in base all’articolo 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 34. Adempimenti delle amministrazioni – Responsabilità

1. Ai fini dell’accertamento delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui al comma 2 dell’articolo 31 ed al comma 3 dell’articolo 32, le amministrazioni centrali forniscono alle rispettive organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Ai fini della consistenza associativa vengono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50% dello stipendio. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con le predette amministrazioni centrali, nel corso del quale si procede all’esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. Le amministrazioni centrati inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell’art. 93, secondo comma della legge 1 aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.

3. Le Organizzazioni sindacali depositano presso ciascuna amministrazione un modello di delega per la riscossione del contributo sindacale e uno per la revoca. Le deleghe hanno efficacia, ai fini associativi e contabili, dal primo giorno del mese successivo a quello della data del timbro di accettazione apposto sulla delega dall’ufficio ricevente.

4. In attuazione dell’art. 43, commi 8 e 9, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un comitato paritetico al quale partecipano le organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, che delibera anche sulle contestazioni relative alla rilevazione delle deleghe qualora permangano valutazioni difformi con le singole amministrazioni.

5. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le amministrazioni di appartenenza del personale interessato, utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato del personale che ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell’anno precedente.

6. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, le stesse amministrazioni utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2, sono tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell’anno precedente con l’indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto.

7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica può disporre ispezioni nei confronti delle amministrazioni che non ottemperino tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 5 e 6 e può fissare un termine per l’adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalle stesse amministrazioni ai sensi dell’articolo 31, comma 3, e dell’articolo 33, comma 2. Dell’inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall’amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 5 e 6, distinti per amministrazioni di appartenenza del personale interessato, per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della Pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell’articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

9. I dirigenti che dispongono o consentono l’utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.

10. Le norme del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 35. Federazioni sindacali

1. Qualora due o più organizzazioni sindacali diano vita ad aggregazioni associative comunque denominate, l’amministrazione, a seguito della comunicazione dei relativi atti costitutivi, degli Statuti, della sede legale e della persona incaricata di rappresentare l’aggregazione associativa, attribuisce un codice meccanografico per l’accreditamento delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali.

2. Ai fini della misurazione della consistenza associativa delle aggregazioni di cui al comma 1, si conteggiano esclusivamente le deleghe confluite nel relativo codice alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente, ai sensi dell’art. 93, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle aggregazioni associative costituite prima della data di entrata in vigore del presente decreto che, in prima applicazione, devono definire i relativi adempimenti entro il 31 ottobre 2002.

 

 

 

Art. 36. Tutela dei dirigenti sindacali

1. Nell’ambito della stessa sede di servizio, i trasferimenti in uffici diversi da quelli di appartenenza del segretario nazionale, regionale e provinciale delle organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza.

2. Il dirigente che riprende servizio al termine del distacco o aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito con precedenza rispetto agli altri richiedenti in altra sede dalla propria amministrazione, quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto domicilio negli ultimi due anni nella sede richiesta e nel caso non abbia nel frattempo conseguito promozioni ad altro ruolo a seguito di concorso.

3. Il dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato per l’attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale, né può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la stessa.

4. I dirigenti sindacali, nell’esercizio delle loro funzioni e in occasione dei lavori di commissioni previste dal presente decreto o dagli accordi nazionali di amministrazione, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi o regolamenti.

5. Sono fatte salve le previsioni dell’articolo 32 del primo quadriennio normativo Polizia.

 

Art. 37. Buono-pasto

1. Il buono pasto giornaliero di cui l’articolo 35 del secondo quadriennio normativo Polizia è fissato nell’importo di euro 4,65.

 

Art. 38. Asili nido

1. Nell’ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti l’amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico, secondo modalità e criteri da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.

2. A decorrere dall’anno 2002 sono assegnati complessivamente per le finalità di cui al comma 1 euro 1,5 milioni annui.

3. La ripartizione della somma indicata al comma 2 viene effettuata in proporzione alla consistenza numerica del personale in servizio, alla data del 31 dicembre 2000, presso ciascuna Forza di polizia.

 

Art. 39. Tutela assicurativa

1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle forze di polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale, la somma di cui all’articolo 16, comma 4, della legge finanziaria 2002 è ripartita, per le Forze di polizia ad ordinamento civile, come segue:

a) Polizia di Stato, euro 330.000,00;

b) Polizia penitenziaria, euro 130.000,00;

c) Corpo forestale dello Stato, euro 20.000,00.

 

Art. 40. Tutela legale

1. Fermo restando il disposto dell’articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell’interessato, la somma di euro 2500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

 

 

Titolo III FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

(omissis)

 

Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 64 Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui ai titoli II e III continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.

 

Art. 65. Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, valutato in milioni di euro 484,80 per il 2002 ed in milioni di euro 876,33 a decorrere dal 2003, si provvede con utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall’articolo 16, commi 2 e 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per gli anni 2002-2004, iscritte sul Fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per gli anni medesimi.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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