D.P.R. 1 ottobre 2010, nr. 184

5° contratto comparto sicurezza –  biennio economico 2008-2009

D.P.R. 1 ottobre 2010, nr. 184

Recepimento dell’accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (biennio economico 2008-2009)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 novembre 2010, n. 263, S.O

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione – da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità – per l’adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonché il personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica);

Viste in particolare le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere A) e B), ed all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione in data 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2009, recante individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell’accordo sindacale per il biennio economico 2008-2009, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, recante recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, recante recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007;

Vista l’ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) per il biennio economico 2008-2009, sottoscritta – ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 – in data 16 settembre 2010 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:

per la Polizia di Stato: S.I.U.L.P., S.A.P., S.I.L.P. PER LA CGIL, S.I.A.P, Federazione SP UGL Polizia di Stato, CONSAP – NUOVA FEDERAZIONE AUTONOMA, COISP

per il Corpo di polizia penitenziaria: S.A.P.Pe. – O.S.A.P.P. – FNS CISL – UIL-PA – S.I.N.A.P.Pe. – UGL Polizia Penitenziaria – FPCGIL – F.S.A. – C.N.P.P.

per il Corpo forestale dello Stato: S.A.P.A.F. – UGL Corpo Forestale dello Stato

Fe. Si. Fo. – FNS CISL – UIL-PA/Corpo Forestale dello Stato – CGIL/CFS

Visto lo schema di provvedimento di concertazione riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) per il biennio 2008-2009, concertato – ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 – in data 16 settembre 2010 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;

Visti l’articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), l’articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), l’articolo 2, comma 43, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010);

Visti l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l’articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195 del 1995;

Considerato che l’ipotesi di accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile è stata sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali partecipanti alle trattative, che lo schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare è stato concertato con entrambe le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto, non sussiste il presupposto per l’attivazione della procedura di dissenso ai sensi dell’articolo 7, commi 4 e 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2010, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, l’ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

 

Decreta:

TITOLO I – Forze di polizia ad ordinamento civile

Art. 1  Ambito di applicazione e durata

1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

2. Le disposizioni del presente decreto sono relative al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 per la parte economica.

 

Art. 2  Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrale, stabilito dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, è fissato in euro 165,65 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche Parametri Incrementi mensili lordi Stipendi annui lordi(12 mensilità)

Euro

Euro

Vice questore aggiunto

150,00

11,88

24.847,50

Commissario Capo

144,50

11,44

23.936,43

Commissario

139,00

11,00

23.025,35

Vice Commissario

133,25

10,55

22.072,86

Ispettore Superiore s.UPS sost. commissario

139,00

11,00

23.025,35

Ispettore Sup. s.UPS (8 anni nella qualifica)

135,50

10,73

22.445,58

Ispettore Superiore s.UPS

133,00

10,53

22.031,45

Ispettore Capo

128,00

10,13

21.203,20

Ispettore

124,00

9,82

20.540,60

Vice Ispettore

120,75

9,56

20.002,24

Sovrintendente Capo (8 anni nella qualifica)

122,50

9,70

20.292,13

Sovrintendente Capo

120,25

9,52

19.919,41

Sovrintendente

116,25

9,20

19.256,81

Vice Sovrintendente

112,25

8,89

18.594,21

Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica)

113,50

8,99

18.801,28

Assistente Capo

111,50

8,83

18.469,98

Assistente

108,00

8,55

17.890,20

Agente scelto

104,50

8,27

17.310,43

Agente

101,25

8,02

16.772,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrale, stabilito dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, è fissato in euro 172,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

 

Qualifiche ed equiparate

Parametri

Incrementi mensili lordi

Stipendi annui lordi

(12 mensilità)

Euro

Euro

Vice questore aggiunto

150,00

100,00

25.905,00

Commissario Capo

144,50

96,33

24.955,15

Commissario

139,00

92,67

24.005,30

Vice Commissario

133,25

88,83

23.012,28

Ispettore Superiore s.UPS sos. commissario

139,00

92,67

24.005,30

Ispettore Supe. s.UPS (8 anni nella qualifica)

135,50

90,33

23.400,85

Ispettore Superiore s.UPS

133,00

88,67

22.969,10

Ispettore Capo

128,00

85,33

22.105,60

Ispettore

124,00

82,67

21.414,80

Vice Ispettore

120,75

80,50

20.853,53

Sovrintendente Capo (8 anni nella qualifica)

122,50

81,67

21.155,75

Sovrintendente Capo

120,25

80,17

20.767,18

Sovrintendente

116,25

77,50

20.076,38

Vice Sovrintendente

112,25

74,83

19.385,58

Assistente Capo (8 anni nella qualifica)

113,50

75,67

19.601,45

Assistente Capo

111,50

74,33

19.256,05

Assistente

108,00

72,00

18.651,60

Agente scelto

104,50

69,67

18.047,15

Agente

101,25

67,50

17.485,88

3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all’indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell’applicazione dell’articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all’estero.

4. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2, assorbono l’elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.

 

Art. 3  Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 3 e 4, le nuove misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall’applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall’applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell’articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

 

Art. 4  Indennità pensionabile

1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, le misure dell’indennità pensionabile di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

 

Indennità pensionabile a decorrere dal 1° febbraio 2007
Qualifiche Incrementimensili lordi Importimensili lordi
Vice questore aggiunto 13,00 812,70
Commissario Capo 12,70 797,60
Commissario 12,60 790,30
Vice Commissario 12,10 758,30
Ispettore Superiore s.UPS 12,30 772,10
Ispettore Capo 11,80 737,30
Ispettore 11,40 714,40
Vice Ispettore 11,00 692,00
Sovrintendente Capo 11,30 711,10
Sovrintendente 10,70 669,20
Vice Sovrintendente 10,60 665,90
Assistente Capo 9,50 598,90
Assistente 8,70 545,30
Agente scelto 8,00 500,30
Agente 12,90 467,90

 

Art. 5  Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementato dall’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, è ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

a)  per l’anno 2008:

Polizia di Stato: euro 458.000,00;

Polizia penitenziaria: euro 149.000,00;

Corpo forestale dello Stato: euro 36.000,00;

b)  per l’anno 2009:

Polizia di Stato: euro 6.132.000,00;

Polizia penitenziaria: euro 1.793.000,00;

Corpo forestale dello Stato: euro 118.000,00;

c)  a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere per l’anno 2010:

Polizia di Stato: euro 3.267.000,00;

Polizia penitenziaria: euro 567.000,00;

Corpo forestale dello Stato: euro 26.000,00.

2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l’IRAP a carico dello Stato. Gli importi di cui alle lettere a) e b) non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell’esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell’anno successivo.

 

Art. 6  Lavoro straordinario

1. A decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010
Qualifiche Parametri Feriale Notturno o festivo Notturno festivo
Vice questore aggiunto

150,00

15,52 17,54 20,24
Commissario Capo

144,50

14,95 16,89 19,49
Commissario

139,00

14,38 16,25 18,76
Vice Commissario

133,25

13,78 15,58 17,98
Ispettore Sup. s.UPS sost. commissario

139,00

14,38 16,25 18,76
Ispettore Sup. s.UPS (8 anni nella qualifica)

135,50

14,01 15,84 18,28
Ispettore Superiore s.UPS

133,00

13,76 15,55 17,95
Ispettore Capo

128,00

13,24 14,97 17,27
Ispettore

124,00

12,83 14,50 16,73
Vice Ispettore

120,75

12,49 14,12 16,29
Sovrintendente Capo (8 anni nella qualifica)

122,50

12,67 14,33 16,52
Sovrintendente Capo

120,25

12,44 14,06 16,23
Sovrintendente

116,25

12,02 13,59 15,69
Vice Sovrintendente

112,25

11,61 13,12 15,15
Assistente Capo (8 anni nella qualifica)

113,50

11,74 13,28 15,32
Assistente Capo

111,50

11,54 13,04 15,05
Assistente

108,00

11,17 12,63 14,57
Agente scelto

104,50

10,81 12,22 14,10
Agente

101,25

10,48 11,84 13,66

 

TITOLO II – Forze di polizia ad ordinamento militare

(omissis)

 

TITOLO III – Disposizioni finali

 

Art. 13  Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.

 

Art. 14  Decorrenza del provvedimento

1. Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

 

Art. 15  Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, pari ad euro 1.140.483.000 per l’anno 2010 ed euro 578.652.000 a decorrere dall’anno 2011, si provvede:

per l’anno 2010, quanto ad euro 561.831.000, a valere sulle disponibilità in conto residui, all’uopo conservate, sul capitolo 3027 «Fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia e delle Università»; quanto ad euro 80.656.000 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto ad euro 426.000.000 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n. 203; quanto ad euro 71.996.000 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 2, comma 43, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

a decorrere dall’anno 2011, quanto ad euro 80.656.000 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto ad euro 426.000.000 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n. 203 e quanto ad euro 71.996.000 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 2, comma 43, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tutte le offerte formative per gli iscritti Siulp