Arriva il bonus di 80 euro mensili anche alle forze armate e di polizia per l’anno 2016.
L’emolumento sarà erogato con cedolino a parte come “emissione speciale” per il mese di gennaio. A decorrere da febbraio sarà inserito nel cedolino stipendiale mensile.
Il contributo straordinario è pari a 960 euro per l’anno 2016 e spetta, ai dipendenti di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo forestale, Vigili del Fuoco, Aeronautica, Esercito e Marina Militare.
Sul portale di NoiPa, nella sezione dedicata agli Uffici Amministrativi Contabili vi è già la direttiva con l’indicazione del codice che contrassegna l’emolumento previsto dalla Legge di Stabilità 2016 per i dipendenti delle forze dell’ordine.
E’ l’ultima legge di Stabilità 2016 a riconoscere un “contributo straordinario per il 2016 pari a 960 euro, senza limiti di reddito, per 12 mensilità (escluso la tredicesima)”.
La norma che ha introdotto la misura è il comma 972 dell’art. 1 il quale prevede che: “Nelle more dell’attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate e per il riconoscimento dell’impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, per l’anno 2016 al personale appartenente ai corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale è riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell’anno 2016”.
Gli 80 euro mensili spettano ai dipendenti della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Polizia penitenziaria, Vigili del Fuoco, Aeronautica Militare, Esercito Italiano, Marina Militare, Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana, Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, Corpo Militare dell’Esercito Italiano del Sovrano Militare Ordine di Malta, ordinariato militare italiano. Il contributo straordinario è stato esteso anche al personale delle Capitanerie di Porto.
La norma parla di 960 euro su base annua in quote di pari importo, quindi i lavoratori interessati riceveranno 80 euro fissi al mese per 12 mesi, a differenza degli “80 euro rinvenienti dalla precedente legge di stabilità la cui attribuzione è in base al numero di giorni di detrazione da lavoro dipendente spettanti nel mese (960 euro diviso 365 moltiplicato per i giorni del mese)
Ovviamente la norma relativa ai 960 euro, prevede l’erogazione “in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell’anno 2016”. Quindi coloro che lavorano nel 2016 un numero di mesi inferiori a 12 riceveranno i 960 euro proporzionati al numero di mesi lavorati nell’anno 2016.
Gli 80 euro sono netti nel senso che lo stesso comma 972 della Legge di Stabilità prevede che “Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale”.
Ciò significa che i 960 euro in questione non sono assoggettati ad Irpef, né ad IRAP, quindi non sono tassati (come avviene per gli 80 euro della precedente legge di stabilità soggetti a limiti di reddito).
Un altra precisazione importante è che gli 80 euro ricevuti ogni mese non sono soggetti a contribuzione previdenziale e quindi non sono utili ai fini pensionistici, nel senso che non determinano un innalzamento del montante o dell’imponibile contributivo utile ad ottenere una pensione maggiore.
Ultima importante precisazione. Il comma 972 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2016 prevede: “Ai soggetti destinatari del contributo straordinario si applicano altresì, ricorrendone le condizioni, le disposizioni contenute nell’articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni”.
Questa disposizione normativa è importante perché rinvia a tutta la normativa riguardante il Bonus di 80 euro erogato a tutti i lavoratori privati e pubblici dalla precedente legge di stabilità.
In sostanza, ai dipendenti delle forze armate, di polizia e forze dell’ordine che riceveranno nel 2016 i 960 euro del contributo straordinario in argomento, spetta altresì il diritto al “Bonus Renzi” previsto dalla precedente legge finanziaria.
Invero, il comma 1-bis richiamato recita: “Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell’anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:
- 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
- 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro.
Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro”. Riassumendo, poiché ai destinatari del contributo straordinario di 960 euro nel 2016 si applicano le disposizioni del comma 1-bis citato, al dipendente delle forze dell’ordine oltre al contributo straordinario di 960 euro, spetteranno anche gli 80 euro (bonus previsto dalla precedente legge di stabilità) a condizione che abbia un reddito imponibile fiscale non superiore a 24.000 euro (Se il reddito imponibile fiscale è tra 24.000 euro e 26.000 euro, bisogna fare il calcolo inserito nel comma 1-bis di cui sopra, perché i 960 euro annui si riducono. Ad esempio se il proprio reddito imponibile fiscale è di 25.000 euro, si riceveranno 480 euro in 12 mensilità, quindi 40 euro al mese e non 80 euro al mese);
Il reddito da considerarsi è il reddito imponibile fiscale del lavoratore. Più precisamente occorre tener conto del reddito complessivo ai fini Irpef, considerando il lordo in busta paga meno i contributi previdenziali a proprio carico, nonché gli altri redditi normalmente poi dichiarati nella dichiarazione dei redditi (nel modello 730 di ogni anno), quali ad esempio redditi da locazioni (affitto, anche in cedolare secca) o da fabbricati (case di proprietà), i redditi da terreni, i redditi da capitale e ogni altro reddito che concorre al reddito complessivo ai fini fiscali da dichiararsi poi nel modello 730.