D.P.R. 10 maggio 1996, nr. 359

1° contratto

D.P.R. 10 maggio 1996, 359

Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione, sottoscritti il 20 luglio 1995 e recepiti nel D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, relativi al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1996, n. 160, S.O.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 87 della Costituzione;

Visto il Decreto legislativo 12 Maggio 1995, n. 195, pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, recante norme sulle «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze armate», emanato in attuazione della legge 29 aprile 1995, n. 130, e dell’art. 2 della Legge 6 Marzo 1992, n. 216;

Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione – da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità – ai fini della adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari nonché del personale di leva e di quello ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, che individuano le delegazioni di parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;

Viste in particolare le disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettere A) e B), ed all’art. 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995 riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395, recante «Recepimento dell’accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)», relativi al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 4 marzo 1996 riguardante «Individuazione della delegazione sindacale che – a seguito dell’accordo sindacale per il quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, e per il biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395 – partecipa alle trattative per la definizione dell’accordo sindacale per il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), di cui all’art. 2, comma 1, lettera A), del Decreto legislativo 12 Maggio 1995, n. 195»;

Vista l’«ipotesi di accordo sindacale» riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta – ai sensi delle richiamate disposizioni del Decreto legislativo 12 Maggio 1995, n. 195 – in data 18 aprile 1996 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale: per la Polizia di Stato:

SIULP – Federazione LISIPO/SODIPO COISP;

per la Polizia penitenziaria: CISL/Polizia penitenziaria – CGIL/Polizia penitenziaria UIL/Polizia penitenziaria – SIALPE/CISAL SAG/UNSA (con riserva esito finale del giudizio pendente);

per il Corpo forestale dello Stato: CISL/Corpo forestale dello Stato – SAPECOFS UIL/Corpo forestale dello Stato – CGIL/Corpo forestale dello Stato;

Visto lo schema di provvedimento riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato – ai sensi delle richiamate disposizioni del Decreto legislativo 12 Maggio 1995, n. 195 – in data 18 aprile 1996 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla sezione COCER Carabinieri, dalla sezione COCER Guardia di finanza;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per il 1996);

Visto l’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e l’art. 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 2 maggio 1996, ai sensi del citato art. 7, comma 11, del Decreto legislativo 12 Maggio 1995, n. 195, con la quale – esaminate e respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Decreto legislativo 12 Maggio 1995, n. 195, dalle organizzazioni sindacali dissenzienti del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile – sono stati approvati, previa verifica delle compatibilità finanziarie, l’ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento di concertazione riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare, in precedenza indicati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell’interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Decreta:

 

 

Titolo I – Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)

 

Art. 1. Area di applicazione e durata.

1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera A), del Decreto legislativo 12 Maggio 1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.

2. Il presente decreto – a seguito dell’accordo sindacale, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395, relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi – concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l’indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera A), del decreto legislativo n. 195 del 1995.

 

Art. 2. Nuovi stipendi.

1. Gli stipendi stabiliti dall’art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

 

 

Livello IV L. 179.000
Livello V L. 187.000
Livello VI L. 200.000
Livello VI-bis L. 210.000
Livello VII L. 220.000
Livello VII-bis L. 229.000
Livello VIII L. 239.000
Livello IX L. 262.000

 

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° luglio 1997.

3. Dal 1° gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

 

Livello IV L. 62.000
Livello V L. 65.000
Livello VI L. 70.000
Livello VI-bis L. 74.000
Livello VII L. 78.000
Livello VII-bis L. 80.500
Livello VIII L. 83.000
Livello IX L. 91.000

 

4. Dal 1° dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

 

Livello IV L. 134.600
Livello V L. 140.000
Livello VI L. 150.000
Livello VI-bis L. 157.000
Livello VII L. 165.000
Livello VII-bis L. 172.000
Livello VIII L. 179.000
Livello IX L. 196.000

 

5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall’applicazione dei precedenti commi, sono (1):

 

Livello IV 12.703.000
Livello V 13.921.000
Livello VI 15.447.000
Livello VI-bis 16.663.000
Livello VII 17.879.000
Livello VII-bis 19.225.000
Livello VIII 20.571.000
Livello IX 23.639.000

 

7. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l’elemento provvisorio della retribuzione previsto dall’art. 1, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395.

 

Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi.

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare previsto dall’art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefìci economici risultanti dall’applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 1996-1997, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall’applicazione del presente decreto si applica l’art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. Gli aumenti stipendiali di cui all’art. 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal 1° luglio 1997 in corrispondenza all’attribuzione del nuovo trattamento stipendiale a regime di cui all’art. 2, comma 6.

5. La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie per l’anno 1997 dovrà essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti degli stati di previsione dei Ministeri dell’interno e di grazia e giustizia per l’anno 1996.

 

Art. 4. Indennità pensionabile.

1. L’indennità di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, nelle misure derivanti dall’art. 4, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395, è rideterminata a decorrere dal 1° luglio 1996 nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

 

Qualifiche Lire
Vice questore aggiunto 912.000
Commissario capo 896.000
Commissario 879.000
Vice commissario 848.000
Ispettore superiore S.U.PS. 864.000
Ispettore capo 848.000
Ispettore 816.000
Vice ispettore 784.000
Sovrintendente capo 816.000
Sovrintendente 753.000
Vice Sovrintendente 753.000
Assistente capo 657.000
Assistente 579.000
Agente scelto 516.000
Agente 461.000

 

2. Le misure di cui al comma 1 a decorrere dal 1° febbraio 1997 sono rideterminate nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

 

 

 

Qualifiche Lire
Vice questore aggiunto 945.000
Commissario capo 935.000
Commissario 920.000
Vice commissario 890.000
Ispettore superiore S.U.PS. 910.000
Ispettore capo 867.000
Ispettore 835.000
Vice ispettore 802.000
Sovrintendente capo 835.000
Sovrintendente 770.000
Vice Sovrintendente 770.000
Assistente capo 672.000
Assistente 593.000
Agente scelto 528.000
Agente 472.000



Art. 5. Assegno funzionale.

1. L’assegno funzionale pensionabile di cui all’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 Giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, a decorrere dal 1° luglio 1996 è rideterminato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati (2):

 

Qualifiche 19 anni 29 anni
Ruolo degli agenti, assistenti 1.365.000 1.785.000
Ruolo dei sovrintendenti 1.785.000 2.625.000
Ruolo degli ispettori 1.820.000 2.675.000

 

2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per gli ufficiali del Corpo forestale dello Stato provenienti da ruoli inferiori, l’assegno funzionale pensionabile di cui all’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 Giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, a decorrere dal 1° luglio 1996 è rideterminato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

Qualifiche 19 anni 29 anni
V. Commissario e commissario 2.205.000 2.835.000
Commissario capo 2.940.000 4.725.000
Vice questore aggiunto 3.360.000 4.725.000

 

Art. 6. Trattamento di missione.

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del presente decreto, le percentuali indicate all’art. 8, commi 3 e 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 Giugno 1990, n. 147, sono rideterminate entrambe nella misura del 40 per cento. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147 del 1990 ed all’art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395.

 

Art. 7. Presenza qualificata.

1. L’indennità di cui all’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395, è rideterminata, a decorrere dal 1° dicembre 1996, nella misura di L. 9.000 lorde per ciascun turno ed a decorrere dal 1° febbraio 1997 nella misura di L. 12.000 per ciascun turno.

 

Art. 8. Indennità di presenza notturna e festiva.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l’indennità di cui al comma 1 dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 è rideterminata nella misura lorda di L. 2.300 per ciascuna ora (3).

2. A decorrere dal 1° ottobre 1996 al personale che presta servizio in un giorno festivo l’indennità di cui al comma 1 dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 è rideterminata nella misura lorda di L. 11.500 per ogni turno (4) .

3. A decorrere dal 1° luglio 1996, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 2 dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, in luogo dell’indennità festiva di cui al comma 2, è rideterminato nella misura lorda di L. 50.000 (5) .

 

Art. 9. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari.

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilità di impiego operativo e delle relative indennità supplementari, nonché dall’art. 3, commi 18-bis e 18-quater, del decreto- legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei confronti del personale di cui all’art. 1, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennità supplementari sono rapportate agli importi vigenti per i militari delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1996 l’indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, da attribuire al vice sovrintendente, è calcolata prendendo a base la misura di cui alla tabella 1 dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, relativa alla fascia in godimento nell’ultimo giorno di permanenza nel ruolo degli agenti e assistenti.

3. La corrispondenza tra le qualifiche delle Forze di polizia ad ordinamento civile con i gradi ed i ruoli delle Forze armate è stabilita sulla base delle tabelle A /1 e A/2 allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e alla tabella allegata all’art. 43-bis della Legge 1° Aprile 1981, n. 121.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il premio di disattivazione previsto dalla legge 29 maggio 1985, n. 294, è elevato a L. 200.000 giornaliere.

 

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