D.P.R. 16 aprile 2009 , nr. 51

4° contratto – quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007

D.P.R. 16 aprile 2009 , n. 51

Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione – da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità – per l’adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonché il personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze Armate (Esercito, Marina ed Aeronautica);

Viste in particolare le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere A) e B), ed all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Visto il decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 13 luglio 2006, relativo alla «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell’Accordo sindacale per il quadriennio normativo 2006-2009, per gli aspetti giuridici, e per il biennio 2006-2007, per gli aspetti economici, riguardante il personale delle Forze

di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, recante «Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)»;

Vista l’ipotesi di accordo sindacale integrativa del quadriennio normativo 2006-2009 e del biennio economico 2006-2007 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta – ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 – in data 18 marzo 2009 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:

per la Polizia di Stato: S.I.U.L.P., S.A.P., S.I.A.P., SILP per la CGIL, Federazione Confederazione CONSAP – ITALIA SICURA (ANIP USP), Federazione Sindacale Polizia Li.Si.Po So.di.Po Rinnovamento Sindacale per l’UGL, COISP – UP – FPS (Coordinamento per l’indipendenza sindacale delle Forze di polizia); UIL PS;

per il Corpo della polizia penitenziaria: S.A.P.Pe., O.S.A.P.P., CISL-FPS, UIL-PA, S.I.N.A.P.Pe., CGIL-FP, S.I.A.P.Pe., U.S.P.P. (UGL FNPP-CLPP-LISIAPP), Federazione Sindacati Autonomi C.N.P.P.;

per il Corpo forestale dello Stato: S.A.P.A.F., UGL, CISL-FPS, UIL-PA, Federazione Sindacale Forestale SAPECOFS – CISAL, CGIL – FP, Sindacato Nazionale dei Dirigenti e Direttivi Forestali (DIRFOR);

Visto lo schema di provvedimento di concertazione integrativo del quadriennio  2009 e del biennio economico 2006-2007 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato – ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 – in data 18 marzo 2009 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;

Visti l’articolo 15 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e l’articolo 3, commi 133 e 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008);

Visti l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l’articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195 del 1995;

Considerato che l’ipotesi di accordo sindacale integrativo per le Forze di polizia ad ordinamento civile é stata sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali partecipanti alle trattative, che lo schema di provvedimento integrativo per le Forze di polizia ad ordinamento militare é stato concertato con entrambe le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto, non sussiste il presupposto per l’attivazione della procedura di dissenso ai sensi dell’articolo 7, commi 4 e 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2009, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, l’ipotesi di accordo sindacale integrativo riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento integrativo riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

 

Decreta: 

TITOLO I – Forze di Polizia ad Ordinamento Civile

Art. 1. Ambito di applicazione e durata

1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

2. Le disposizioni del presente decreto integrano quelle relative ai periodi dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, di recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

Art. 2. Nuovi stipendi

1. La decorrenza degli stipendi annui lordi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, in applicazione dell’articolo 15 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 2007, n. 222, viene retrodatata al 1° febbraio 2007.

2. Le misure degli stipendi annui lordi di cui al comma precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella seguente:

Qualifiche Parametri

 

Incrementi mensili lordi Stipendi annui

lordi (12 mesi)

Vice questore 150,00 127,50 24.705,00
Commissario capo 144,50 122,83 23.799,15
Commissario 139,00 118,15 22.893,30
Vice commissario 133,25 113,26 21.946,28
Ispettore sup. S.U.P.S. sost. Comm. 139,00 118,15 22.893,30
Ispettore superiore e S.U.PS (8 anni) 135,50 115,18 22.316,85
Ispettore superiore e S.U.PS 133,00 113,05 21.905,10
Ispettore capo 128,00 108,80 21.081,60
Ispettore 124,00 105,40 20.422,80
Vice ispettore 120,75 102,64 19.887,53
Sovrintendente capo (8 anni) 122,50 104,13 20.175,75
Sovrintendente capo 120,25 102,21 19.805,18
Sovrintendente 116,25 98,81 19.146,38
Vice Sovrintendente 112,25 95,41 18.487,58
Assistente capo (8 anni) 113,50 96,48 18.693,45
Assistente capo 111,50 94,77 18.364,05
Assistente 108,00 91,80 17.787,60
Agente scelto 104,50 88,83 17.211,15
Agente 101,25 86,06 16.675,88

3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all’indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell’applicazione dell’articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all’estero.

4. I valori stipendiali di cui al comma 2 riassorbono gli incrementi attribuiti dal 1° febbraio 2007 ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.

Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 3 e 4, le nuove misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall’applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall’applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell’articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Art. 4. Indennità pensionabile

1. La decorrenza delle misure dell’indennità mensile pensionabile di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n.170, viene retrodata al 1° febbraio 2007.

2. Le misure dell’indennità mensile pensionabile di cui al comma precedente e i relativi incrementi mensili lordi sono riportati nella tabella seguente:

Qualifiche Incrementi mensili lordi Importi mensili lordi

 

Vice questore aggiunto 13,00 812,70
Commissario capo 12,70 797,60
Commissario 12,60 790,30
Vice commissario 12,10 758,30
Ispettore superiore S.U.PS. 12,30 772,10
Ispettore capo 11,80 737,30
Ispettore 11,40 714,40
Vice ispettore 11,00 692,00
Sovrintendente capo 11,30 711,10
Sovrintendente 10,70 669,20
Vice Sovrintendente 10,60 665,90
Assistente capo 9,50 598,90
Assistente 8,70 545,30
Agente scelto 8,00 500,30
Agente 12,90 467,90

3. Gli importi di cui al precedente comma 2 riassorbono gli incrementi attribuiti a decorrere dal 1° ottobre 2007 ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.

Art. 5. Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali, di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementato dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, é ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

a) per l’anno 2007:

1) Polizia di Stato: euro 13.804.000;

2) Polizia penitenziaria: euro 5.195.000;

3) Corpo forestale dello Stato: euro 702.000;

b) per l’anno 2008:

1) Polizia di Stato: euro 46.203.000;

2) Polizia penitenziaria: euro 17.820.000;

3) Corpo forestale dello Stato: euro 3.462.000;

c) a decorrere dall’anno 2009:

1) Polizia di Stato: euro 11.637.000;

2) Polizia penitenziaria: euro 1.908.000;

3) Corpo forestale dello Stato: euro 188.000.

2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l’IRAP a carico dello Stato.

Quelli afferenti all’anno 2007 e all’anno 2008 non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.

3. Per il solo anno 2009 gli importi di cui al precedente comma 1, lettera c), sono maggiorati come segue:

a) Polizia di Stato: euro 174.000;

b) Polizia penitenziaria: euro 77.000;

c) Corpo forestale dello Stato: euro 9.000.

4. Gli importi di cui al precedente comma 3 non comprendono gli oneri contributivi e l’IRAP a carico dello Stato e non hanno effetto di trascinamento negli anni successivi.

5. Le risorse assegnate e non utilizzate nell’esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell’anno successivo.

Art. 6. Lavoro straordinario

1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all’articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche Parametri Feriale Festivo o notturno Notturno festivo
Vice questore 150,00 15,18 17,17 19,81
Commissario capo 144,50 14,63 16,53 19,08
Commissario 139,00 11,07 15,90 18,35
Vice commissario 133,25 13,49 15,25 17,59
Ispettore superiore S.U.PS. sost. Comm. 139,00 14,07 15,90 18,35
Ispettore superiore e S.U.PS (8 anni) 135,50 13,71 15,51 17,89
Ispettore superiore e S.U.PS 133,00 13,46 15,22 17,56
Ispettore capo 128,00 12,96 14,65 16,90
Ispettore 124,00 12,55 14,18 16,37
Vice ispettore 120,75 12,23 13,82 15,94
Sovrintendente capo (8 anni) 122,50 12,40 14,02 16,17
Sovrintendente capo 120,25 12,17 13,76 15,87
Sovrintendente 116,25 11,77 13,30 15,35
Vice Sovrintendente 112,25 11,36 12,85 14,82
Assistente capo (8 anni) 113,50 11,49 12,98 14,99
Assistente capo 111,50 11,29 12,76 14,72
Assistente 108,00 10,93 12,36 14,26
Agente scelto 104,50 10,57 11,96 13,80
Agente 101,25 10,25 11,59 13,37

Art. 7. Buoni pasto

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di buoni pasto, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall’anno 2009 l’importo del buono pasto di cui all’articolo 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, é rideterminato in euro 7,00.

Art. 8. Assegno funzionale

1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, all’assegno funzionale pensionabile di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per le qualifiche di Agente, Agente scelto, Assistente e Assistente Capo, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi;

b) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa quella di cui al punto precedente,

vengono attribuite al compimento di 27 anni di servizio;

c) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3.

2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell’assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:

Qualifiche 17 anni di servizio 27 anni di servizio 32 anni di servizio
Agente 1.448,40 2.949,83 3.392,30
Agente scelto 1.448,40 2.949,83 3.392,30
Assistente 1.448,40 2.949,83 3.392,30
Assistente Capo 1.448,40 2.949,83 3.392,30
Vice Sovrintendente 1.800,20 3.018,20 3.470,98
Sovrintendente 1.800,20 3.018,20 3.470,98
Sovrintendente Capo 1.800,20 3.018,20 3.470,98
Vice Ispettore 1.829,40 3.070,50 3.531,03
Ispettore 1.829,40 3.070,50 3.531,03
Ispettore Capo 1.829,40 3.070,50 3.531,03
Ispettore superiore SUPS 1.829,40 3.070,50 3.531,03

3. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, ai ruoli dei commissari del Corpo di polizia penitenziaria, al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, provenienti da ruoli inferiori, per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell’assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:

Qualifiche  17 anni di servizio 27 anni di servizio 32 anni di servizio
Vice Commissario 2.153,50 3.231,70 3.716,51
Commissario 2.153,50 3.231,70 3.716,51
Commissario Capo 2.770,90 5.144,10 5.915,67
Vice Questore aggiunto 3.122,70 5.144,10 5.915,67

4. Ai fini dell’applicazione dei benefici previsti nei commi precedenti, per il compimento delle prescritte anzianità é valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.

5. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall’anno 2009, ai fini dell’applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, per il compimento delle prescritte anzianità é valutato il servizio comunque prestato senza demerito nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

6. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall’anno 2009, ai fini dell’applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, per il compimento delle prescritte anzianità é valutato il servizio di leva prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 9. Indennità di impiego per il personale del Nucleo operativo di sicurezza (NOCS)

1. Al personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) della Polizia di Stato in possesso della qualifica di operatore NOCS, che ha superato la verifica periodica d’idoneità per l’impiego nel settore operativo dello stesso Nucleo, é attribuita, a decorrere dal 1 gennaio 2009, un’indennità mensile stabilita in relazione alla qualifica e all’anzianità di servizio nella misura indicata nella seguente tabella:

Qualifica
Vice Questore aggiunto + 25 725,11
Vice Questore aggiunto 669,33
Commissario Capo 599,60
Commissario 539,19
Vice Commissario 297,49
Ispettore superiore + 29 618,19
Ispettore superiore + 25 599,60
Ispettore superiore 539,19
Ispettore Capo + 25 539,19
Ispettore Capo 502,00
Ispettore + 15 464,81
Ispettore + 10 427,63
Ispettore 325,37
Vice Ispettore 278,89
Sovrintendente Capo + 25 539,19
Sovrintendente Capo 502,00
Sovrintendente + 18 464,81
Sovrintendente + 15 427,63
Sovrintendente 325,37
Vice Sovrintendente + 10 325,37
Vice Sovrintendente 288,00
Assistente Capo + 29 502,00
Assistente Capo + 25 464,81
Assistente Capo + 17 427,63
Assistente Capo 413,68
Assistente 325,37
Agente scelto 278,89
Agente 216,00

2. L’indennità di cui al comma 1 é cumulabile anche con l’indennità mensile pensionabile, secondo le modalità e le misure previste dall’articolo 1, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 505.

3. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, al personale del Nucleo centrale di sicurezza non in possesso della qualifica di operatore NOCS, addetto ai compiti di supporto e sanitari, é corrisposta l’indennità di cui al medesimo comma 1, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

Art. 10. Indennità per operatori subacquei

1. Agli operatori subacquei delle Forze di polizia, con decorrenza dal 1° gennaio 2009, le indennità previste dalla tabella C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, sono rivalutate nelle misure indicate nella tabella 1 allegata al presente decreto.

Art. 11. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all’equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l’indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze Armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’articolo 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica nel caso di assenza per infermità dipendente da causa di servizio.

3. Per il personale di cui all’articolo 1 del presente decreto, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, il limite dei 60 giorni previsto dall’articolo 10, comma 4, ultimo capoverso della legge 23 marzo 1983, n. 78, non si applica.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l’emolumento fisso aggiuntivo di polizia di cui al comma 2 dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, spettante ai sovrintendenti e qualifiche equiparate con un’anzianità inferiore a 15 anni, é incrementato di euro 5 mensili e, conseguentemente, la tabella allegata al suddetto comma 2 é sostituita dalla tabella 2 allegata al presente decreto.

Qualifica
Vice Questore aggiunto + 25 85,00
Vice Questore aggiunto 80,00
Commissario Capo 75,00
Commissario 95,00
Vice Commissario 90,00
Ispettore superiore + 29 75,00
Ispettore superiore + 25 75,00
Ispettore superiore 105,00
Ispettore Capo + 25 100,00
Ispettore Capo 1 10,00
Ispettore + 15 110,00
Ispettore + 10 130,00
Ispettore 150,00
Vice Ispettore 150,00
Sovrintendente Capo + 25 100,00
Sovrintendente Capo 110,00
Sovrintendente + 18 110,00
Sovrintendente + 15 130,00
Sovrintendente 215,00
Vice Sovrintendente + 10 215,00
Vice Sovrintendente 215,00
Assistente Capo + 29 105,00
Assistente Capo + 25 105,00
Assistente Capo + 17 130,00
Assistente Capo 145,00
Assistente 220,00
Agente scelto 200,00
Agente 220,00

Art. 12. Indennità di bilinguismo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l’indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all’articolo 1 del presente decreto, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, rideterminata dall’articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, è incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:

Attestato A    17,20

Attestato B    14,34

Attestato C    11,49

Attestato D    10,32

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l’indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all’articolo 1 del presente decreto, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d’Aosta, rideterminata dall’articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, é incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:

Prima fascia   17,20

Seconda fascia          14,34

Terza fascia   11,49

Quarta fascia 10,32

3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l’indennità di cui ai commi 1 e 2 è rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:

Attestato di conoscenza della lingua

Attestato A    227,21

Attestato B    189,94

Attestato C    151,97

Attestato D    136,85

Indennità speciale di seconda lingua

Prima fascia   227,91

Seconda fascia          189,94

Terza fascia   151,97

Quarta fascia            136,85

Art. 13. Trattamento di missione

1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell’Amministrazione senza la prevista autorizzazione, é rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.

2. Al personale inviato in missione compete, il rimborso del biglietto di 1ª classe, relativo al trasporto ferroviario o marittimo, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell’albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.

3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede. Nei limiti previsti dalla vigente normativa, qualora nella sede di missione non esistano alberghi convenzionati l’Amministrazione rimborsa la spesa effettivamente sostenuta.

4. Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a quindici giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attività di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unità di personale.

5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di

viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso o anche per colpa grave nel giudizio per responsabilità amministrativo – contabile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.

6. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l’Amministrazione abbia iniziato d’ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione dell’indennità oraria di missione, prevista dall’articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è elevata ad euro 8,00 per ogni ora.

8. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta. Il rimborso é corrisposto nella misura di un pasto dopo otto ore e di due pasti dopo dodici ore, nel limite massimo complessivo di due pasti ogni 24 ore di servizio in missione, a prescindere dagli orari destinati alla consumazione degli stessi.

9. Fermo restando quanto previsto al comma 8, ultimo periodo, per missioni superiori a 24 ore si ha diritto al rimborso del pasto, solo dietro presentazione della relativa documentazione, nel giorno in cui si conclude la missione, a condizione che siano state effettuate almeno 5 ore di servizio fuori sede, purché quest’ultimo pasto ricada negli orari destinati alla consumazione dello stesso. Il presente comma non si applica nei casi previsti dal comma 12 del presente articolo.

10. L’Amministrazione é tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all’intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l’85 per cento delle presumibili spese di vitto.

L’Amministrazione trimestralmente consegna, a richiesta, al personale interessato un prospetto riepilogativo delle somme retribuite o da retribuire relative ai singoli servizi di missione svolti.

11. La località di abituale dimora o altra località può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l’Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati, nonché la diaria di missione qualora sia richiesto, per esigenze di servizio, di iniziare la missione dalla sede di servizio.

12. L’Amministrazione, a richiesta dell’interessato, autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell’ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio.

Il rimborso forfetario non compete qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell’Amministrazione. A richiesta é concesso l’anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative é corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell’Amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio.

13. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di missione continuativa nella medesima località, di cui all’articolo 7, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissato in trecentosessantacinque giorni.

14. Al personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso, nell’ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall’Amministrazione.

15. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione sono attestati con dichiarazione dell’interessato sul certificato di viaggio.

16. L’indennità di cui all’articolo 10 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 é corrisposta, nei limiti delle risorse previste, per tutte le attività istituzionali di controllo del territorio transfrontaliero degli Stati confinanti lungo l’arco alpino o per i compiti che vengono espletati oltre detto confine come ordinarie attività di servizio, derivanti da forme di cooperazione transfrontaliera individuate dagli accordi internazionali vigenti.

 

Art. 14. Trattamento economico di trasferimento

1. L’Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d’ufficio, come previsto dall’articolo 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell’Amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.

2. Il personale trasferito d’autorità che, ove sussista l’alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all’incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell’alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all’assegnazione dell’alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.

3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell’importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.

4. A richiesta dell’interessato il rimborso previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.

5. Al personale con famiglia a carico trasferito d’autorità che non fruisca dell’alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall’Amministrazione, é dovuta in un’unica soluzione, all’atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un’indennità di euro 1.500,00. Tale indennità é corrisposta nella misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.

6. Il personale trasferito all’estero può optare, mantenendo il diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziché nella nuova sede di servizio all’estero.

7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l’incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell’ambito dello stesso comune.

8. Il diritto al rimborso delle spese di cui all’articolo 20, comma 5, della legge 18 dicembre 1973, n.836, decorre dalla data di comunicazione formale al dipendente del provvedimento di trasferimento.

9. Il personale di cui all’articolo 1 del presente decreto trasferito d’ufficio ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e abbia scelto il rimborso del canone mensile per l’alloggio privato può, al termine del primo anno di percezione di tale trattamento, optare per l’indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura ridotta del 30 per cento per i successivi dodici mesi. Tale opzione può essere esercitata una sola volta.

Art. 15. Orario di lavoro

1. La durata dell’orario di lavoro é di 36 ore settimanali.

2. Al completamento dell’orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, i congedi ordinario e straordinario, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi compensativi.

3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all’effettuazione dell’incarico, é esonerato dall’espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell’espletamento dell’orario settimanale d’obbligo.

4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall’Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’indennità spettante ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n.170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, é rideterminata in euro 8,00.

5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, é concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

6. Per il personale della Polizia di Stato, le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell’ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l’anno successivo.

Art. 16. Congedi straordinari e aspettativa

1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, con esclusione delle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall’articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile.

2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato.

3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero é collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore.

Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l’aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.

Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa.

Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.

4. A decorrere dall’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, fermi restando i limiti di cui all’articolo 68, comma 3, e all’articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, e fatte salve le disposizioni di maggior favore, al personale collocato in aspettativa per infermità, in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera.

Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.

5. Il personale del Corpo forestale dello Stato, appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti, sovrintendenti, ispettori, giudicato permanentemente inidoneo in forma assoluta all’assolvimento dei compiti d’istituto per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, in attesa del transito nei ruoli tecnici del Corpo forestale dello Stato ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, é collocato in aspettativa con il godimento del trattamento dovuto all’atto dell’inidoneità, sino ad avvenuto trasferimento.

6. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennità previste per la giornata lavorativa.

Art. 17. Terapie salvavita

1. A decorrere dall’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n.170, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermità i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all’effettivo svolgimento delle prestazioni.

2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.

Art. 18. Tutela delle lavoratrici madri

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile si applicano le seguenti disposizioni:

a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età;

b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;

c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore;

d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;

e) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell’interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni;

f) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;

h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in turni continuativi articolati sulle 24 ore.

2. La disposizione di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica anche alle appartenenti al Corpo forestale dello Stato.

3. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

Art. 19. Diritto allo studio

1. Per la preparazione all’esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonché agli esami universitari o post-universitari, nell’ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all’articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno; in caso di sovrapposizione di esami, al dipendente possono essere attribuite e conteggiate 4 giornate lavorative per ciascun esame.

Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.

3. Non si applicano i commi 1 e 2 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 nel caso di iscrizione a corsi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, a corsi universitari o post-universitari fuori dalla sede di servizio laddove nella sede di appartenenza siano attivati analoghi corsi. In tal caso i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tali località ed il rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore medesime.

Art. 20. Asili nido

1. Nell’ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti l’Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico, secondo modalità e criteri da concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.

2. A decorrere dall’anno 2009, le risorse di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate, per le finalità di cui al comma 1, dei seguenti importi annui:

a) Polizia di Stato: euro 533.695;

b) Polizia penitenziaria: euro 500.000;

c) Corpo forestale dello stato: euro 126.715.

Art. 21. Tutela legale

1. Le disposizioni di cui all’articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dell’articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell’interessato, la somma di € 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

3. L’importo di cui al comma 2 può essere anticipato anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.

4. Sono ammesse al rimborso, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.

5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell’Amministrazione.

Art. 22. Forme di partecipazione

1. Al comma 2 dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo le parole «turni di reperibilità», sono inserite le seguenti parole: «ed il cambio turno.».

2. Il comma 5 dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è sostituito dal seguente comma: «5. Ferma restando l’invarianza della spesa, dalla data di sottoscrizione dell’ipotesi di accordo recepita con il presente decreto e fino all’introduzione di una nuova normativa sulle forme di partecipazione, le Commissioni istituite ai sensi dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e successive modificazioni sono costituite, con cadenza biennale, con rappresentanti sindacali designati in maniera proporzionale dalle organizzazioni sindacali rappresentative individuate dal decreto del Ministro per la funzione pubblica e firmatarie del quadriennio normativo, in numero comunque non superiore a dieci. Le medesime Commissioni possono, altresi’, essere costituite anche in forma paritetica; in tale ipotesi sono chiamati a far parte delle predette Commissioni un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali come sopra individuate e la manifestazione di volontà espressa da ciascun rappresentante sindacale é considerata in ragione del grado di rappresentatività dell’organizzazione sindacale di appartenenza. Le modalità di costituzione delle predette Commissioni sono demandate ad apposito accordo a livello di singola Amministrazione.».

3. All’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo il comma 5, é aggiunto il seguente comma: «6. Per la Polizia di Stato, ferma restando l’invarianza della spesa, in sede di Accordo Nazionale Quadro di cui all’articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.164, saranno definite le modalità per la costituzione di una Commissione consultiva, competente a formulare proposte e pareri non vincolanti in merito agli

indirizzi generali del Fondo di assistenza, alla quale partecipano cinque rappresentanti designati in maniera proporzionale dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’ipotesi di accordo recepita con il presente decreto. Per il Corpo di Polizia penitenziaria, ferme restando le previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2008, in sede di Accordo Nazionale Quadro di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, saranno definite, nel rispetto dell’invarianza della spesa, le modalità per la costituzione di una Commissione consultiva competente a formulare al Consiglio di amministrazione dell’Ente di assistenza, proposte e pareri non vincolanti finalizzati al benessere degli appartenenti al Corpo.

Partecipano alla Commissione consultiva cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’ipotesi di accordo recepita con il presente decreto.».

4. Con decorrenza 1° gennaio 2009, all’articolo 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo le parole «Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale,» sono aggiunte le seguenti parole: «individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica ai sensi dell’articolo 2,comma 1, lett.A) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,e».

5. Con decorrenza 1° gennaio 2009, all’articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo le parole «Alla ripartizione degli specifici monte ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale», sono aggiunte le seguenti parole: «individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera A) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e».

6. All’articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le parole «associativi e» sono eliminate.

Art. 23. Norme di garanzia

1. Al comma 2 dell’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dopo le parole «periferiche dell’Amministrazione» sono aggiunte le seguenti parole: «che provvederanno immediatamente ad adeguarsi al contenuto dello stesso.».

2. Il comma 3 dell’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è sostituito dal seguente comma: «3. Presso ciascuna delle amministrazioni interessate, é istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 2, una Commissione, dotata di autonomo regolamento che ne disciplina la funzionalità e l’organizzazione, presieduta da un rappresentante dell’Amministrazione e composta in pari numero da rappresentanti dell’Amministrazione e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’ipotesi di accordo recepita dal presente decreto.».

 

TITOLO II – Forze di polizia ad ordinamento militare

(omissis)

TITOLO III – Disposizioni finali

Art. 46. Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.

Art. 47. Decorrenza del provvedimento

1. Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

Art. 48. Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, valutato in 362,167 milioni di euro per l’anno 2007, in 205,154 milioni di euro per l’anno 2008 ed in 210,561 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede: quanto a 267,416 milioni di euro, per l’anno 2007, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; quanto a 94,751 milioni di euro, per l’anno 2007, e quanto a 58,463 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2008, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; quanto a 146,691 milioni di euro, per l’anno 2008, e quanto a 152,098 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2009, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Tabella n. 1 (Articolo 10)

INDENNITÀ DI RISCHIO PER SUBACQUEI

Profondità massima raggiunta durante l’immersione (in metri)

Indennità in euro per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a:

Profondità massima raggiunta durante l’immersione (mt.) Indennità in euro per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a: Indennità in euro per ogni ora di immersione saturazione

Aria

Miscele sintetiche

Ossigeno

0 -12

1,24

1,64

2,48

0,60

13 – 25

1,64

2,48

3,50

0,82

26 – 40

2,06

3,50

1,02

41 – 55

3,08

4,54

1,24

56 – 80

5,16

6,18

1,44

81 – 110

6,18

7,22

1,64

111 – 150

8,26

2,06

151 – 200

9,30

2,58

oltre 200

10,32

3,10

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